La competenza è del Tar Puglia
Ancora un nulla di fatto per il Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo. Il Tar del Lazio, a cui il Comune di San Giovanni Rotondo si era rivolto per tentare la riapertura dell’importante presidio giudiziario, si è detto “non competente a decidere la controversia in esame, essendo competente il Tar Puglia, sede di Bari, nella cui circoscrizione gravitano il Comune di San Giovanni Rotondo, i due Comuni consorziati (Comune di San Marco in Limis e Comune di Rignano Garganico) e la Sede accorpante di Foggia”.
Ecco la sentenza del Tar Lazio:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 736 del 2015, proposto dal Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Ricciardi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Natalino Scarano, non costituito in giudizio; e con l’intervento di ad adiuvandum: Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizia Titone in Roma, Via Tommaso Campanella, 11;per l’annullamento del Decreto del Ministero della Giustizia del 10.11.2014, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 1.12.2014, avente ad oggetto: individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’art. 3 del d.lgsv. 156/2012 con il quale il Ministero ha decretato:
art. 1: Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l’allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014, così non mantenendo la sede del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo;
art. 2: La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto, nella quale tabella è inserita la sede del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo, che così è stato soppresso e accorpato;
– di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque presupposto e/o connesso con l’atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese le note del Ministero della Giustizia/Dipartimento Organizzazione Giudiziaria/Direzione Generale del Personale e della Formazione, con la quale il Ministero disponeva che non era possibile individuare personale dal 23 settembre 2014, tenuto conto che il periodo di tirocinio formativo non può essere completato nei termini previsti
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, in via preliminare, di non poter considerare, ai fini del decidere, la memoria del Ministero della giustizia, perché depositata oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, dello stesso Codice; Considerato che è impugnato dinanzi a questo giudice il d.m. 10 novembre 2014 che individua gli uffici del giudice di pace da mantenere (elencati nell’allegato 1) e quelli da sopprimere (elencati nell’allegato 2); Considerato, in particolare, che il Comune di San Giovanni Rotondo censura l’allegato 2 nella parte in cui ha individuato, tra gli uffici del giudice di pace da sopprimere, quello istituito presso lo stesso Comune, nonché l’accorpamento di tale ufficio alla Sede di Foggia;
Considerato che il decreto 10 novembre 2014, nella parte in cui prevede il mantenimento (allegato 1) o la soppressione (allegato 2) di un ufficio del giudice di pace esplica i propri effetti non sull’intero territorio nazionale ma su quello limitato del Comune ove avrà o aveva sede l’ufficio in questione; Ritenuto pertanto che – come comunicato alle parti ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a. – l’adito Tar Lazio, sede di Roma, non è competente a decidere la controversia in esame, essendo competente il Tar Puglia, sede di Bari, nella cui circoscrizione gravitano il Comune di San Giovanni Rotondo, i due Comuni consorziati (Comune di San Marco in Limis e Comune di Rignano Garganico) e la Sede accorpante di Foggia;
Considerato infatti che l’art. 13, comma 1, c.p.a. nel delineare, congiuntamente al successivo comma 3 dedicato agli atti ad efficacia ultra-regionale, i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, ha inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico; in tal caso la competenza spetta, quindi, al Tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’Amministrazione statale, da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro Tribunale territoriale (Cons. St., sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383; Tar Basilicata 12 novembre 2014, n. 783);
Considerato, a sostegno della rilevata incompetenza del Tar adito, che: a) il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, che ha disposto la soppressione di uffici del giudice di pace, non individua un numero contingentato di tali uffici, con la conseguenza che il mantenimento o la soppressione di quello sito nel Comune di San Giovanni Rotondo avrà effetti circoscritti nel solo Comune di San Giovanni Rotondo e nei due Comuni allo stesso consorziati; b) che il ricorso in esame non censura i criteri individuati per l’individuazione degli uffici da sopprimere ma l’applicazione degli stessi fatta nel caso concreto, non essendo stato debitamente valutato, ad avviso di parte ricorrente, che la mancata formazione del personale amministrativo da distaccare presso l’ufficio del giudice di pace non era addebitabile al Comune e che tutte le spese di funzionamento dell’ufficio sarebbero state a carico dei tre Comuni consorziati; Considerato che, a seguito della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la competenza territoriale in primo grado è divenuta inderogabile, anche per quanto riguarda le misure cautelari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza, essendo competente a decidere sul ricorso in epigrafe, anche in sede cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari. Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati: Luigi Tosti, Presidente Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)
(fonte: sanmarcoinlamis.eu)