di Lazzaro Palumbo
Con D.G.R. del 28 maggio 2007 n. 713
Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 852/2004 (Regolamento del Parlamento e del consiglio europeo sull’igiene dei prodotti alimentari) non è più necessario, per avviare un’attività di produzione, lavorazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, richiedere e ottenere un’ autorizzazione sanitaria.
Questo obbligo è sostituito dalla necessità di presentare al proprio comune una notifica per l’avvio di ogni nuova attività (registrazione dell’attività) legata agli alimenti e comunicare le variazioni che questa subisce nel tempo.
Il Regolamento CE 852/2004 stabilisce inoltre che la registrazione non necessita dell’obbligo di un ispezione preventiva da parte dell’organo tecnico dell’Azienda USL competente.
La registrazione può essere effettuata a seguito della notifica di una:
– D.I.A semplice, l’attività inizia subito dopo la notifica (per tutte le attività alimentari che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della legge 283/62)
– D.I.A. differita, l’attività può iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione (per tutte le attività alimentari che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della legge 283/62)
In caso di D.I.A differita nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica e la data di inizio attività, l’ASL, se lo ritiene necessario, effettua un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:
- l’attività inizia alla data comunicata prevista
- l’attività inizia solo dopo aver risolto le non conformità riscontrate
- l’attività inizia alla data prevista, ma deve provvedere a delle non conformità lievi riscontrate
Sono soggette a registrazione le attività di:
Ø produzione primaria
Ø trasformazione e produzione artigianale e industriale
Ø trasporto
Ø commercializzazione in sede fissa o ambulante
Ø distribuzione automatica
Ø ristorazione e somministrazione
Ogni operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità competente, al fine della sua registrazione, ogni esercizio posto sotto il suo controllo.
Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti.
Lazzaro Palumbo