di Franco Di Cosmo
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle "Radiazioni non Ionizzanti" (che comprendono anche le radiazioni ottiche e cioè i raggi ultravioletti e i raggi infrarossi) e viene considerato dal DLgs.81/2008 tra gli "Agenti Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV.
I CEM comprendono in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le cosiddette ELF (radiazioni a frequenze estremamente basse) e i campi elettrici e magnetici statici.
Principali tipologie di sorgenti
Numerose attività lavorative possono comportare esposizioni a campi elettromagnetici, cioè nell’intervallo di frequenza da 0 Hz fino a 300 GHz, a livelli di campo sensibilmente più elevati di quelli in gioco nelle tipiche esposizioni della popolazione.
– Sorgenti di campi elettrici e magnetici statici
In generale sono presenti campi elettrici e magnetici stati ci ovunque vi siano apparecchiature alimentate da tensione continua o linee percorse da elevate correnti continue.
– Apparecchiature biomediche
Numerose indagini sperimentali effettuate in differenti strutture sanitarie presso apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti hanno evidenziato situazioni di esposizione rilevante e talvolta elevati rischi per la salute e la sicurezza di operatori e pazienti, con notevoli carenze strutturali, organizzative e procedurali, dovute anche all’assenza di specifiche normative di prevenzione e protezione in materia, eccezion fatta per la Risonanza Magnetica Nucleare.
Le apparecchiature sorgenti di radiazioni non ionizzanti ELF, RF, di comune impiego in ambito sanitario, che presentano aspetti di interesse ai fini della tutela della salute di pazienti e lavoratori sono riportate in Tabella:
Apparecchiatura
Settore di impiego
Magnetoterapia
Terapia riabilitativa
Marconiterapia
Terapia riabilitativa
Radarterapia
Terapia riabilitativa
Elettrobisturi
Chirurgia
Tomografia RMN
Diagnostica
Formazione ed addestramento del personale
Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree a rischio (zone controllate) al tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario/impianto sorgente di CEM.
Inoltre, ai fini della prevenzione degli effetti indiretti dell’esposizione il personale dovrà essere formato in particolare sui seguenti elementi:
– Condizioni di controindicazioni personali all’esposizione ai CEM;
– Corretti comportamenti da adottare in prossimità del macchinario, che in genere comprendono il divieto di introdurre oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche all’interno dell’area, se non espressamente autorizzate dal responsabile della sicurezza.
Qualora il macchinario non possa essere schermato, le aree ove si possano riscontrare valori superiori ai livelli d’azione per i lavoratori vanno opportunamente segnalate e delimitate.
Nei casi in cui l’accesso alle aree con rischio di superamento del valore limite per i lavoratori non possa essere impedito fisicamente, è necessario dotare i lavoratori di:
– Monitor portatile di CEM con dispositivo d’allarme atto a segnalare tempestivamente il superamento dei valori d’azione di campo elettrico e magnetico fissati dalla normativa;
– Indumenti di protezione specifici per le frequenze di interesse.
Questi in generale consistono di abiti e tute anti-RF, caschi di protezione anti-RF, guanti e calze anti-RF. Tali indumenti protettivi sono in genere composti dagli stessi tessuti sintetici normalmente impiegati per indumenti ignifughi ed acciaio inossidabile in percentuale del 20%-30%. Tali indumenti forniscono un’attenuazione alle radiofrequenze emesse dagli apparati di telecomunicazioni (100 MHz -10
GHz) dell’ordine di 1/10 – 1/100.
Informazione e formazione dei lavoratori
Il rischio da campo elettromagnetico resta, nonostante l’intensificarsi degli studi in materia, un argomento complesso, ancora poco chiaro per quanto riguarda i reali effetti sulla salute e nei meccanismi di esplicazione di tali effetti. Per questa ragione è fondamentale, per questo particolare rischio e soprattutto per l’esposizione professionale, la corretta informazione e formazione dei lavoratori e di tutte le figure del sistema di sicurezza, soprattutto in specifici settori lavorativi che prevedono esposizioni massicce e prolungate nel tempo a questi agenti fisici. Tali processi sono ormai obbligatori secondo legge (D.Lgs 81/2008, Titolo VIII) e vengono considerati a tutti gli effetti misure di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori.
L’articolo 184 del D.Lgs 81/08 recita infatti: "Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
– alle misure adottate;
– all’ entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi n, II, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
– ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
– alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’ esposizione per la salute;
– alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
– alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’ esposizione;
– all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.
Sorveglianza sanitaria
Secondo il D.Lgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (Donne in stato di gravidanza, minori, ecc.) tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione stabiliti nel Titolo VIII capo IV del DLgs.81/2008.
Responsabilità
Il Testo Unico include la valutazione del rischio tra le misure generali di tutela la cui adozione è riservata al Datore di Lavoro.
Anche i rischi da campi elettromagnetici devono essere valutati in quanto il documento di valutazione del rischio deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e la valutazione deve considerare i lavoratori esposti a rischi particolari.
Nella stesura di tale documento il Datore di Lavoro deve:
– avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente
– consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il Datore di Lavoro è il principale soggetto passibile delle sanzioni penali e civili previste dalla legislazione italiana.
/franco di cosmo/