In vigore dal 15 maggio il nuovo Testo Unico
a cura di Francesco Di Cosmo
Entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 <http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10441>, il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di notevole rilievo è la deroga che riguarda l’obbligo di valutazione dei rischi, che entrerà in vigore il 29 luglio prossimo. La valutazione dei rischi è la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
La valutazione deve essere seguita dall’elaborazione di un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il relativo documento rischia l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro; stesse sanzioni sono previste per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Se la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del documento riguarda industrie che utilizzano sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi e industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, il datore di lavoro rischia l’arresto da 6 mesi a un anno e mezzo.
Rischia l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi secondo la procedura prevista o se il documento è incompleto.
Francesco Di Cosmo