di Gianni Impagliatelli
Gent.ma Redazione,
leggendo l’ottimo articolo
dell’amico Antonio Lo Vecchio sul riassunto del consiglio comunale, a maggiore
evasione della stessa mi pregio rilanciare l’idea del pubblico interpello. Dopo
l’albo pretorio on-line decretato dal ministro Brunetta e ottimamente curato dal competente servizio
del comune di San Giovanni Rotondo sarebbe opportuno istituire nel tramite del
portale una pubblica interpellanza.
Spesso il concetto di
trasparenza e partecipazione dei cittadini appare come un avvenimento meramente
astratto. Sovente nei pubblici consessi prevale il richiamo alla presunta
privacy violata da parte dei rappresentanti nelle istituzioni piuttosto che il
diritto alla trasparenza gestionale degli enti. In materia, il comune di San Giovanni
Rotondo a differenza di altri comuni ha fatto un passo innanzi regolamentando e
disciplinando tale materia con apposito regolamento. Se però tale atto non è
conforme alle norme costituzionalmente riconosciute, il passo innanzi rischia
clamorosamente di divenire uno sgambetto per il cittadino e sicuramente un
presumibile danno dell’Ente.
Nella fattispecie
l’oggetto della pubblica osservazione fatta dalla scrivente associazione
riguarda l’adozione del regolamento per la disciplina delle video-riprese. Tale
atto intende disciplinare le video-riprese autorizzando le testate
giornalistiche in numero ammissibile di 3 testate a seduta, previa richiesta ed
autorizzazione della Presidenza del Consiglio, le quali potranno chiedere
sempre all’ufficio di Presidenza le immagini del consiglio riprese dalla
telecamera interna.
Cosi formulato il servizio
appare utile ed ineccepibile senonchè tale facoltà appare circoscritta alle
emittenti ed alle testate giornalistiche. Ma elude in modo incostituzionale i
cittadini.
Il cittadino che non
appartiene ad organo di stampa, che non lavori per una emittente televisiva, può
video-riprendere il consiglio comunale e diffonderla in rete? Secondo il nuovo
regolamento sopra enunciato è vietata la video-ripresa al cittadino. Ovviamente
in modo incostituzionale.
In merito mi preme
ricordare alla P.A. che:
–
Secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti
locali) il Consiglio comunale è l’assemblea
pubblica rappresentativa di ogni Comune.
–
L’art 21 della Costituzione cosi recita…. Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere
a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di
delitti.
In merito alla
possibilità di riprendere le sedute consiliari, c’è una sentenza del Tar Veneto
molto recente, la n. 826 del 2010, che ritiene necessaria la modifica del
regolamento comunale, per normare la questione, ponendo un problema di privacy.
Tuttavia a maggior evasione della sentenza proprio il garante della privacy
riconosce sia nel 1996 che nel 2001 come lo svolgimento delle sedute pubbliche
di organi come il consiglio comunale possa essere documentato e promosso via
Internet.
L’unica questione
posta è la necessità di dare informazione ai presenti sulla diffusione delle
immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici, osservando
particolare cautela per i dati sensibili.
L’uso di webcam
viene escluso solo alle riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti,
non sono aperte al pubblico, quali ad esempio la giunta municipale o di varie
commissioni. E’ chiaro ed evidente che la libertà di stampa e di diffusione non
è circoscritta ai soli organi di stampa ma è estesa e garantita a tutti i cittadini della Repubblica. Celebre
un episodio verificatosi a Castelvetro, dove un cittadino, presentatosi al
consiglio comunale munito di videocamera, venne bloccato, con il successivo
sequestro della videocamera da parte del comandante della Polizia Municipale su
ordine del sindaco.
Interpellato
sull’argomento della legittimità delle riprese, il Garante per la protezione
dei dati personali ha dato un parere, il 28 maggio 2001, ribadendo come…. “ sia possibile documentare via Internet lo
svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne
siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Secondo il Garante, in
buona sostanza, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, pertanto, non
può proibirsene la ripresa” .
Quindi il cittadino
può, dietro preventiva comunicazione (e non autorizzazione) video-riprendere un
consiglio comunale!!!
E’ evidente che il
nuovo regolamento sulle video-riprese cosi impostato viola i diritti del
cittadino e presenta evidenti contrarietà
a norme imperative. Inoltre, nel disporre o ordinare il sequestro della
videocamera ad un libero cittadino si ricorre nel reato dell’abuso d’ufficio. Da
qui si comprende l’importanza di un regolamento non emanato in violazione di
legge e soprattutto l’illecito penale che l’eventuale pubblico ufficiale o chi
per esso potrebbe compiere incosapevolmente.
Credo sia
importante capire che chi amministra dovrebbe iniziare a comprendere come il suo non sia un ruolo da
"dominus", ma da "dipendente”. La gestione della cosa pubblica
non è “cosa propria” e proprio nell’era
dell’informazione sia la legge che il garante della privacy sono in perfetta
sintonia: i consigli sono pubblici, il bilancio è pubblico come i soldi che lo
compongono e le opere che si finanziano. La discussione tra i consiglieri non
può restare, come in qualche caso, argomento privato o autorizzato a pochi
eletti (3 organi di stampa).
L’atto amministrativo in quanto entità formale a
contenuto autoritativo deve essere legittimo, giusto,
conforme ai canoni normativi, esatto nel contenuto, efficace sul piano
operativo, realizzare l’ideale dell’azione pubblica, rappresentato dalla “buona
amministrazione” (art. 97 cost.) e, per ciò stesso, garanzia di “imparzialità” e pertanto i comportamenti dell’attività
amministrativa devono essere legittimi, opportuni, utili e leciti.
E’
importante che le P.A. in generale si ricordino di questo al fine di evitare
contenziosi che porterebbero gravi danni agli utenti e soprattutto danni
erariali all’Ente attraverso regolamenti emanati in violazione di leggi o
pseudo-ordinanze emesse con uso improprio dei poteri. E se qualche
amministratore pensasse di poter “maneggiare e festeggiare – longa manus” perché
alla fine nei contenziosi pagherebbe il cittadino nel tramite del comune
commetterebbe un grave errore: dalla corte dei conti a corti ben più solide il
passo è breve. Sta a noi cittadini fare in modo che gli errori non gravino
nelle tasche dei contribuenti ma delle tasche di chi dovesse commettere volutamente
“errori”. Nell’epoca delle grandi crisi economiche e della povertà diffusa il
giolittiano detto “la legge per gli amici si interpreta e per i nemici si
applica” appare in disuso e sostituito con un altro costituzionalmente
riconosciuto: LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI!!! amministratori compresi.
Osservazione alla delibera del 1 settembre 2011
avente ad oggetto: adozione del
regolamento per la disciplina delle video-riprese.
DEDUZIONI:
Il
regolamento non può vietare la video ripresa al cittadino che ha
preventivamente comunicato la stessa: il consiglio comunale è l’assemblea
pubblica rappresentativa di ogni comune. La stampa non può essere soggetta a
censura. Si può procedere a sequestro solamente per atto motivato dall’autorità
giudiziaria nel caso di delitti. Tale regolamento è emanato in violazione di
legge. Si chiede a tal fine di cancellare la dicitura dell’ufficio di
Presidenza di “Autorizzazione” e sostituirla con “Comunicazione” non limitando
le video riprese ai soli organi di stampa ma estenderlo a tutti i cittadini
salvo il trattamento dei dati sensibili. Come previsto dalle norme e dalla
Carta Costituzionale.
Gianni Impagliatelli
Presidente
Associazione “articolo 1-diritti costituzionali”