Nessun rinvio, l’acconto va versato entro il 16 giugno
La prima rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU) non ha subito proroghe, per tanto va pagata entro la naturale scadenza.
I privati cittadini, proprietari di abitazioni di lusso e di immobili diversi dalla prima casa, sono tenuti al pagamento dell’imposta entro il prossimo 16 giugno, mentre il saldo è previsto entro il 16 dicembre 2020.
In alternativa è possibile effettuare il versamento dell’intera imposta dovuta per l’anno 2020 in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
Nel decreto Rilancio l’IMU è stata sospesa, invece, per le attività turistiche e le strutture ricettive. A questo proposito è utile specificare che l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.
A decorrere dall’anno d’imposta 2020 è stata disciplinata la nuova IMU che prevede la fusione di IMU e TASI.
L’imposta Unica Comunale (IUC), introdotta a decorrere dall’anno 2014, prevedeva il pagamento separato dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Da quest’anno, quindi, l’imposta sugli immobili che non sono abitazione principale è solo una e nessun contribuente dovrà versare la TASI.
La nuova IMU è stata introdotta esclusivamente in ottica di semplificazione, infatti l’abolizione della TASI non porterà nessun risparmio per il contribuente e nessuna modifica al gettito fiscale.
La nuova IMU, cancella alcuni tipi di esenzione e introduce diverse agevolazioni, come per esempio la riduzione per il 50% del costo dell’imposta per l’abitazione in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado del proprietario dell’immobile.
Il pagamento si effettua con modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo degli anni scorsi.
Il Comune di San Giovanni Rotondo non provvederà all’invio del modello F24 precompilato, che il contribuente può trovare direttamente sul sito istituzionale del Comune.
Sulla piattaforma è disponibile un Calcolatore IMU, da alimentare direttamente online per generare e stampare il modello F24 già compilato in tutti i suoi campi e pronto al pagamento.
Il cittadino potrà anche accedere allo sportello tributi online LINKmate. Il servizio permette di calcolare l’importo dovuto per l’IMU 2020 con la produzione dell’F24 precompilato e, infine, di effettuare il pagamento dei tributi online o stampare il modello di versamento.
Lo sportello telematico consente, inoltre, di consultare la propria situazione anagrafica e patrimoniale in relazione ai tributi dovuti al comune ed la situazione contabile anche per annualità pregresse.
Di seguito il dettaglio delle disposizioni per il pagamento IMU per l’anno 2020 fornite dal Comune di San Giovanni Rotondo
IMU 2020 PREMESSA
La Legge n. 160/2019, con decorrenza dal 01.01.2020, ha abrogato la IUC, quindi la TASI e ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160). La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE. Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.
SCADENZE IMU 2020
– Acconto: 16 giugno 2020
– Saldo: 16 dicembre 2020
CALCOLO IMU
Per facilitare il calcolo del dovuto, sulla home page del sito comunale sono presenti due link: il primo è lo sportello UFFICIO TRIBUTI on Line (LINKMATE) al quale, previa registrazione, è possibile accedere alla posizione dell’interessato a tutti i Tributi Comunali con la possibilità, senza compilare nessun modulo, di pagare on line l’F24 già precompilato oppure procedere alla stampa; il secondo è “Calcolo IUC 2014”, un calcolatore per l’IMU che permette, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, sia la stampa dell’F24 sia il pagamento on line.
Contatti: tel. 0882415211- 0882415209 – fax 0882414208
posta elettronica: ufficiotributi@comune.sangiovannirotondo.fg.it
Visto il periodo di emergenza da COVID-19 si consiglia a tutti i contribuenti di versare l’imposta tramite i pagamenti on line messi a disposizione.
IMU ANNO 2020
L’IMU non si paga per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all’imposta.
Sono soggetti al pagamento dell’IMU:
- coloro che possiedono immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9);
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
CALCOLO PRIMA RATA IMU 2020
In base alle nuove disposizioni normative, la prima rata IMU si calcola facendo riferimento alla situazione del primo semestre dell’anno di imposta, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente.
Per l’anno 2020 è però prevista una diversa modalità di calcolo della prima rata, che dovrà essere pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
La seconda rata IMU, a saldo dell’imposta dovuta, dovrà essere poi calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).
In sede di prima applicazione dell’imposta, per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Codici IMU
I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono:
3913 I.M.U. per fabbricati rurali ad uso strumentale dovuta per intero al Comune
3916 I.M.U. per le aree fabbricabili dovuta per intero al Comune
3918 I.M.U. per gli altri fabbricati dovuta per intero al Comune
3939 IMU – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita dovuta per intero al Comune
3930 I.M.U. per i fabbricati di categoria D – per la quota riservata al Comune
3925 I.M.U. per i fabbricati di categoria D – per la parte dovuta allo Stato
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza l’esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DELLA CASA ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI
L’equiparazione all’abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e non più alla casa coniugale.
AREE EDIFICABILI
La Giunta Comunale con la delibera n. 51 del 15/05/2020 ha determinato i valori delle aree edificabili per l’anno 2020.
Si ricorda in ogni caso che in presenza di atto di compravendita il valore di riferimento, se superiore a quello deliberato, il valore da considerare per le aree edificabili interessate da atti di compravendita, se superiore ai valori a quelli deliberati, sarà quello risultante dall’atto pubblico di compravendita o dall’eventuale accertamento definitivo da parte dell’agenzia delle entrate
IMMOBILI GIÀ SOGGETTI A TASI
I seguenti immobili che fino al 2019 erano soggetti al pagamento della TASI sono ora soggetti a IMU con applicazione di aliquote ridotte:
– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
– fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU
Il termine della presentazione delle dichiarazioni IMU ministeriale per le variazioni dell’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo, mentre per le variazioni del 2018 e 2019 è il 31 dicembre dell’anno successivo.
ESENZIONI IMU PER IL SETTORE TURISTICO
Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) prevede che non sia dovuta la prima rata IMU 2020 relativa a: immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.