L’ordinanza del presidente Emiliano per contenere il contagio
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato in data 11 agosto 2020 un’ordinanza che regolamenta i rientri in Puglia da soggiorni/vacanze, o vacanze studio, in Spagna, Malta e Grecia ove è stata registrata una più alta circolazione virale, anche nelle fasce più giovanili.
L’ordinanza n. 355 contenente specifiche misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio sul territorio regionale pugliese, è in vigore già da oggi e dispone l’obbligo di sorveglianza e isolamento per le persone fisiche residenti in Puglia che rientrano in Puglia dopo aver soggiornato in Spagna, Malta e Grecia.
La decisione del Presidente Emiliano fa seguito all’innalzamento dei contagi registrati dagli ultimi bollettini giornalieri e riconducibili, soprattutto tra i giovanissimi, a persone rientrate da viaggi all’estero. Nel testo dell’ordinanza si precisa che la tempestiva azione di contact tracing messa in atto dai Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai presidi e alle misure di screening, continuano a garantire una diagnosi dell’infezione in fase precoce ed evitare – al momento – un nuovo sovraccarico sui servizi sanitari di assistenza.
Per tutti quelli che invece si recano in Puglia da altre Regioni italiane e da tutti i Paesi esteri resta l’obbligo di autosegnalarsi sul portale Puglia Salute.
L’ordinanza num. 336, emanata oggi, invece conferma l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
O R D I N A N Z A
Art. 1
Con decorrenza dal 12 agosto 2020, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 4 del dpcm del 7 agosto 2020, nonché gli obblighi e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo dpcm, tutti i cittadini pugliesi che abbiano soggiornato o transitato, per vacanza, o vacanza – studio, in Spagna, Malta e Grecia, e che rientrino in Puglia presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:
- di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, utilizzando l’apposito modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
Art.2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
Con riferimento agli adempimenti conseguenti all’ordinanza n. 335, relativa alle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha emesso una disposizione attuativa recante il protocollo operativo dei Dipartimenti di Prevenzione con riferimento all’attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla medesima Ordinanza, dal seguente contenuto:
I Dipartimenti di Prevenzione assicurano la registrazione nel sistema informativo regionale dei provvedimenti di prescrizione della permanenza domiciliare (quarantena) a carico dei soggetti provenienti dalla Spagna, da Malta e dalla Grecia.
Per i soggetti sottoposti a quarantena fiduciaria, della durata massima di 14 giorni, i Dipartimenti di Prevenzione, nell’ambito dei loro poteri di sorveglianza sanitaria, dispongono l’esecuzione del test tampone non prima di 72 ore dal rientro in Puglia.
Ove i medesimi soggetti non presentino sintomatologia Covid 19 e conseguano l’esito negativo del test tampone, purché non siano casi di “contatti stretti” o “confermati”, possono interrompere l’isolamento fiduciario su disposizione dei Dipartimenti di Prevenzione.
Per queste attività, le Asl utilizzeranno gli operatori delle Usca che assicureranno adeguato supporto operativo per la registrazione.