La Legge 170 del 2010 e la tutela dei DSA
A cura della dottoressa Adelaide Clara Capuano
Psicologa clinica e della salute
Dopo una diagnosi di DSA ci si può avvalere di una tutela legale per l’alunno e lo studente che garantisca il loro diritto allo studio.
La legge 170/2010 è la legge di riferimento per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito scolastico e riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell’apprendimento.
Secondo la definizione riportata nell’articolo 1 della Legge 170, i quattro disturbi devono manifestarsi in presenza di capacità cognitive adeguate ma in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e potrebbero costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Tra gli obiettivi e le finalità di questa Legge (articolo 2) si ricordano:
- individuare precocemente i DSA e avviare percorsi didattici per il recupero e la riabilitazione;
- formare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui temi legati ai disturbi specificidell’apprendimento e favorire la comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari;
- adeguare le verifiche e le valutazioni in base alle necessità dello studente con DSA;
- “ridurre i disagi relazionali ed emozionali”;
- lavorare per assicurare a tutti gli studenti, DSA compresi, pari opportunità di sviluppare le capacità “in ambito sociale e professionale”.
Sono dunque quattro i pilastri fondamentali che regolano tale legge:
- identificazione precoce e potenziamento
- uso di una Didattica personalizzata ed individualizzata
- stesura di un PDP- Piano Didattico Personalizzato
- impiego degli strumenti compensativi e dispensativi
Questi sono anche i quattro punti fermi che corrispondono alle varie fasi di diagnosi e supporto dell’alunno DSA.
Tra questi una considerazione particolare va data agli strumenti compensativi e dispensativi e al PDP.
Il PDP è il documento di programmazione che delinea tutti gli interventi previsti a sostegno degli studenti che hanno esigenze didattiche particolari senza essere però considerati disabili. Sottolineatura necessaria in quanto, in caso di disabilità, è previsto il PEI, Piano Didattico Individualizzato, che si differenza dal PDP per contenuti e modalità di definizione.
Gli strumenti compensativi e dispensativi sono molti e vanno adattati al disturbo e alle esigenze dello studente al fine di garantire lui e il proprio successo formativo. Tra i vari strumenti ci possono essere la programmazione delle interrogazioni e delle verifiche, l’utilizzo di programmi di video lettura, l’uso di software, computer e/o tablet e molte altre misure didattiche di supporto.