Al via a San Giovanni Rotondo la raccolta firme per il Referendum sull’Eutanasia Legale
La campagna referendaria Eutanasia Legale, promossa dall’Associazione Luca Coscioni è partita lo scorso 17 giugno e la raccolta firme prosegue nelle postazioni allestite nelle città di tutta Italia. Il quesito referendario si pone l’obiettivo di introdurre l’eutanasia legale tramite l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. che punisce l’omicidio del consenziente.
Tecnicamente il quesito lascia intatte le tutele per le persone vulnerabili, i minori di 18 anni, le persone che non sono in grado di intendere e volere, quelle il cui consenso è stato estorto, e potrà introdurre nel nostro Paese il diritto all’aiuto medico alla morte volontaria.
In questo modo si possono abbattere le discriminazioni oggi esistenti, consentendo la possibilità di scegliere un fine vita consapevole, controllato e sereno, anche alle persone malate che necessitano di un aiuto esterno per porre fine alle proprie sofferenze.
Oggi in Italia possono porre fine alle loro sofferenze solo i pazienti per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie, come previsto dalla Legge 219/2017.
La Corte costituzionale ha chiarito che l’aiuto al suicidio (art. 580 del Codice penale) non è punibile nel caso in cui la persona che lo richiede sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Tutte le altre persone con patologie irreversibili che procurano dolori intollerabili, e i pazienti impossibilitati ad assumere autonomamente un farmaco (a causa di SLA, di una tetraplegia…) nel nostro Paese non hanno la possibilità di scegliere, e di chiedere aiuto medico attivo per la morte volontaria, perché il nostro codice penale vieta l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p).
Molte persone gravemente malate oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all’aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o ad accedere all’eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, molti Stati degli Stati Uniti e sempre più Paesi nel mondo.
Perché nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 e due richiami della Corte costituzionale, il Parlamento in tutti questi anni non è mai riuscito a discutere di eutanasia legale.
“Di fronte al silenzio del Parlamento che continua a rimandare la riforma necessaria, il Referendum a questo punto è l’unica possibilità per rendere l’eutanasia legale in Italia “– aveva dichiarato Luca Coscioni presentando l’iniziativa – ma servono 500mila firme entro il 30 settembre per portare avanti la proposta e farla approdare sul tavolo delle istituzioni.
Anche l’Associazione sangiovannese Biblion ha aderito all’appello per promuovere questa grande battaglia di civiltà e da stasera sarà possibile firmare per il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia attiva anche a San Giovanni Rotondo nel primo punto di raccolta firme organizzato nella nostra città.
«Saremo presenti con i nostri banchetti alla Festa di Liberazione, ospiti della manifestazione del Partito della Rifondazione Comunista, che ringraziamo per il supporto e la disponibilità. – scrivono i promotori – Vi aspettiamo in viale Kennedy dal 29 luglio al 1 Agosto dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Presto organizzeremo ulteriori banchetti. Servono 500.000 firme entro il 30 settembre. È quindi fondamentale l’impegno di tutte e tutti per affermare il diritto di ognuno/a ad una morte dignitosa e per essere liberi fino alla fine».
È possibile firmare anche presso l’ufficio elettorale del Comune di San Giovanni Rotondo in D’Apolito n. 47; dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì dalle 16.00 alle 17.00.
Presto sarà possibile depositare le firme per l’eutanasia legale anche online. Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente, infatti hanno approvato all’unanimità, nella notte tra il 19 e il 20 luglio la proposta di emendamento al decreto Semplificazioni che autorizza la raccolta firme per i referendum in modalità digitale, tramite Spid o Cie.
La nuova norma entrerà in vigore appena il testo del decreto Sostegni verrà convertito in legge.
Quesito referendario
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?
Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:
- Contro una persona minore degli anni diciotto;
- Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.
Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.
Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).
L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.
Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento teraputico”.
È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.
Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).
Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.