Nuovi limiti di reddito per la farmaceutica
Condivisa dal mondo politico, sanitario e dai cittadini l’iniziativa dell’assessore regionale alle politiche della salute, Alberto Tedesco, di rinviare al 1° gennaio 2009 l’avvio della nuova modalità di esenzione ticket per la specialistica per i pensionati e i disoccupati che rientrano nelle fasce di reddito previste dalle norme regionali. Un atteggiamento – ritenuto da tutti – responsabile e prudente che evita ai pensionati ed ai disoccupati code e disagi nell’erogazione dell’assistenza specialistica.
La Legge Regionale n. 1 del 19/2/2008 ha stabilito che “a decorrere dal termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2007, i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta documentata”.
Sinora, i cittadini pugliesi che avevano diritto all’esenzione dal ticket in base al reddito sia per le prestazioni specialistiche che per l’assistenza farmaceutica dovevano autocertificare il possesso di tale requisito con due modalità differenti:
1. firmando l’autocertificazione nell’apposito riquadro previsto sulla ricetta al momento dell’erogazione della prestazione specialistica;
2. presentando una autocertificazione alla ASL con la quale dichiaravano che l’ammontare del proprio reddito rientrava nelle fasce di reddito stabilite dalla Regione per vedersi riconosciuto tale diritto. La ASL, a sua volta, rilasciava il codice di esenzione che veniva inserito nell’apposito spazio sulla ricetta dal medico di famiglia.
Con Delibera n. 1501 del 1.08.2008 la Regione Puglia ha ampliato le fasce di reddito per ottenere l’esenzione ticket per l’assistenza farmaceutica, portando il limite per l’esenzione totale da €. 22.000 a €. 29.000 e per l’esenzione parziale da €. 27.000 a €. 34.000, mentre per i pensionati il limite per l’esenzione parziale è stato elevato da €. 32.000 a €. 39.000. Poichè il calcolo per ottenere l’esenzione riguarda l’intero nucleo familiare, la Regione ha stabilito che per “nucleo familiare” si intende quello rilevante a fini fiscali e non anagrafici, consentendo così ad un gran numero di cittadini di ottenere il diritto all’esenzione.
A decorrere dal termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2007, i cittadini residenti nella Regione Puglia, che hanno diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito, non potranno più autocertificare il diritto all’esenzione, ma dovranno munirsi di un attestato rilasciato dalla ASL di competenza che attesti, sulla base della documentazione fiscale prodotta, tale diritto.
A tal fine, i cittadini che hanno diritto ad una o ad entrambe le esenzione, per le prestazioni specialistiche e per l’assistenza farmaceutica, dovranno presentare al Distretto di residenza separate istanze corredate di copia della documentazione fiscale relativa ai redditi dell’anno precedente (la dichiarazione dei redditi o modello CUD dell’anno 2007) e di un documento d’identità personale in corso di validità.
La Asl, dal canto suo, rilascerà un attestato di esenzione con i relativi codici. Tale attestato dovrà essere presentato al medico di famiglia che registrerà i codici di esenzione nella cartella clinica e li apporrà direttamente sulla ricetta al momento della prescrizione sia per le prestazioni specialistiche che per l’assistenza farmaceutica. In caso di visita specialistica o di ricovero in ambiente ospedaliero il cittadino per ottenere l’esenzione dal ticket dovrà presentare l’attestato di esenzione al medico specialista che, in caso di prescrizione di una prestazione specialistica o di un farmaco nei casi previsti dal regolamento regionale, inserirà i relativi codici direttamente sulla ricetta.
Tale regime avrà inizio il 1 gennaio (dopo l’ultima proroga) per le prestazioni specialistiche, mentre si avvierà il 1 ottobre 2009 per l’assistenza farmaceutica, entrando definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2009.
Soggetti che hanno diritto all’esenzione.
A. Prestazioni specialistiche (visite specialistiche, esami di laboratorio o strumentali, ecc…)
a. Soggetti di età superiore a 65 anni e di età inferiore a 6 anni con reddito complessivo familiare pari o inferiore a €. 36.151,98.
b. Disoccupati iscritti negli elenchi anagrafici del Centro per l’impiego appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a €. 8.263,31 aumentato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge più ulteriore €. 516,46 per ogni figlio a carico e loro familiari a carico
c. Titolari di pensione sociale/assegno sociale e loro familiari a carico
d. Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni ed appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a € 8.263,31 aumentato fino a € 11.362,05 in presenza di coniuge più ulteriore € 516,46 per ogni figlio a carico e loro familiari a carico
B. Assistenza Farmaceutica
a. Componente di nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 29.000 elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico (esenzione totale).
b. Titolare di sola pensione sociale, oltre ad eventuale casa di abitazione (esenzione totale).
c. Componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 34.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico (esenzione parziale).
d. Soggetto di età superiore a 65 anni, componente di nucleo familiare con reddito imp.IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 39.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico (esenzione parziale).
Per “nucleo familiare” si intende quello rilevante a fini fiscali e non anagrafici. Il reddito è quello complessivo (somma dei redditi dell’anno precedente di tutti i componenti il“nucleo familiare”) al lordo degli oneri deducibili ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero se ed in quanto dichiarato in Italia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, ecc.).
Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e che sia iscritto al centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione.
Regime Provvisorio per l’assistenza farmaceutica
Le esenzioni dal ticket sull’assistenza farmaceutica, rilasciate dalle ASL sino ad ora sulla base delle auto-certificazioni per reddito, scadono il 31 dicembre 2008.
Tutti i cittadini in possesso di queste attestazioni o aventi diritto per reddito all’esenzione dal ticket per l’assistenza farmaceutica dovranno munirsi di nuovo attestato.
A decorrere dal 1° Ottobre 2008 entrano in vigore i nuovi tetti di reddito per i cittadini residenti nella Regione Puglia che hanno diritto all’esenzione ticket.
Dal 1° Ottobre 2008, ai cittadini che rientrano nelle nuove categorie di esenti – grazie alle nuove fasce di reddito – e che presenteranno istanza, corredata di copia della documentazione fiscale relativa ai redditi dell’anno 2007, sarà rilasciato un attestato di esenzione provvisorio, in attesa di quello definitivo e valido sino al 31/12/2008, che costituirà titolo per ottenere il diritto all’esenzione.
Regime Provvisorio per l’assistenza specialistica
I pensionati che hanno un reddito che rientra nelle fasce stabilite dalle norme regionali per ottenere l’esenzione ticket e i disoccupati iscritti nelle liste al centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione rientranti nelle fasce di reddito previste dalle norme regionali possono già presentare istanza per ottenere i nuovi codici di esenzione, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Il diritto all’esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche resterà garantito ai soggetti aventi diritto attraverso l’autocertificazione sulla ricetta sino al 31/12/2008.