Il tecnico comunale secondo il Decreto 37/08 – Norma per la sicurezza degli impianti
a cura di Franco Di Cosmo
(ex Legge 46/90)
/Aspettativa reciproca /
All’inizio della serie di articoli che hanno preso in considerazione le figure interessate dal Decreto 37/08, ho scritto che il loro scopo era il descriverle per valutare se e come i loro comportamenti siano stati conformi a quanto stabilito dalla legge. Inoltre, vi puntualizzo che tali comportamenti sono strettamente connessi gli uni con gli altri, per cui se tutti non sono rispettosi dello spirito e della norma della legge difficilmente si consegue il fine prestabilito che è la sicurezza del cittadino nell’uso degli impianti. In quella stessa circostanza enunciai che il metodo che avrei seguito per fare questa descrizione sarebbe stato quello dell’aspettativa reciproca che consiste nello stabilire cosa ciascuno debba fare per gli altri e cosa si debba aspettare da costoro. Il committente fu la prima figura esaminata, si passò poi all’installatore per terminare con i progettisti.
/Tecnici comunali /
Adesso, invece, affronto una figura, parimenti coinvolta dal Decreto 37/08, che è il tecnico comunale.
Nel farlo, riprendo il metodo di analisi che mi ero proposto, in quanto tutte le figure sin qui trattate hanno, rispetto a questa, delle precise aspettative, il che la carica di responsabilità ben più ampie di quanto in realtà le competa.
/Tecnico Comunale: garante della società civile /
Quanto esporrò in seguito non può prescindere dalla mia convinzione che il tecnico comunale rappresenti la comunità che deve essere garantita dal fatto che il singolo cittadino, nel momento che intende realizzare qualcosa, vede essere tutelato.
Il tecnico dovrà vigilare, per la parte di competenza, affinché questa realizzazione avvenga nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza degli occupanti e non, degli abili e dei disabili, del comfort e cosi via.
Questo ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità civile egli lo esplica in tanti importanti settori. Nella logica del mio dicorso evidenzio la sicurezza nell’uso degli impianti nei vari edifici o immobili.
/Decreto 37/08 /
Queste considerazioni trovano il loro motivo di essere in quanto, il Decreto 37/08 attribuisce un ruolo fondamentale all’amministrazione comunale che, essendo preminentemente tecnico, coinvolge formalmente il sindaco, ma, di fatto, investe, in termini operativi, l’ufficio tecnico comunale.
Nel contempo, essendo, a sua volta, questa amministrazione responsabile della sicurezza impiantistica dei propri edifici, esistenti e da costruire, in qualità di committente essa stessa si trova sottoposta a tutti gli obblighi imposti dal decreto 37/08.
Tra questi, come i fatti dimostrano, uno importantissimo, oltre che gravoso e di non semplice attuazione, è l’obbligo di adeguamento degli impianti che coinvolge esclusivamente gli impianti elettrici.
Se ci rifacciamo alla collettività in generale, senza entrare in nessuna specifica situazione, la risposta è positiva.
Se, invece, entriamo nel caso specifico che prevede un rapporto diretto con il cittadino la risposta è molto spesso negativa.
E gli adempimenti legati al Decreto 37/08 non fanno eccezione, anzi.
In questi casi quello che il cittadino si aspetta è che il tecnico comunale gli crei, il meno possibile, problemi connessi con l’ottenimento dell’autorizzazione a realizzare le opere di cui lui necessita: nuova costruzione, adeguamenti e cosi via.
Restando nell’ambito del Decreto 37/08 vi è l’obbligo la presentazione dei progetti impiantistici assieme a quelli edili.
/Anche le altre figure /
In questi casi specifici, nel suo comportamento, il cittadino è accomunato a quei progettisti edili e a quegli installatori che vedono gli adempimenti imposti dalla legge.
/Anche gli installatori /
Anche molti installatori hanno fatto la loro parte rendendo sostanzialmente inutile quanto disposto dalla legge, in particolar modo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di conformità, la sua compilazione e l’invio in comune per le opere installative su impianti esistenti.
Per cui, essi stessi, che dovrebbero essere i primi interessati ad un’applicazione corretta della legge, tendono sempre più a considerare opportuno farlo per lavori di una certa importanza, mentre ciò non avviene per interventi di ridotte dimensioni.
Non è facile comprendere se ciò dipenda dal fatto che non si ritiene conveniente dedicare tempo a compilare la documentazione in quanto questa operazione, come si afferma unanimemente, non viene retribuita o perché rientra nella logica più generale del lavoro in nero per cui non deve comparire alcun documento probante l’avvenuta esecuzione.
Cosa non vera in quanto quest’obbligo si estende a tutte le operazioni installative effettuate quali: gli ampliamenti, le trasformazioni, la manutenzione straordinaria degli impianti e anche, la manutenzione ordinaria, se fatta dall’installatore.
A complicare le cose si aggiunse, specialmente nei primi tempi, la ritrosia da parte degli uffici tecnici a ricevere questa documentazione, in quanto si affermava che non si sapeva dove depositarla.
/Altra aspettativa /
La stragrande maggioranza dei progettisti e degli installatori, a seguito di disposizioni contenute nei vari Decreti, manifesta una aspettativa che continua ad essere abbondantemente delusa.
Il motivo discende dal fatto che il decreto introduce l’obbligo delle verifiche sugli impianti in riferimento alle pratiche di abitabilità rilasciate in un anno.
Se si guardano i numeri si ricava che tali verifiche le devono fare i comuni con più di 10.000 abitanti e almeno per il 10% delle pratiche di abitabilità dell’anno.
Quindi non è molto alta la fascia dei comuni coinvolti ed è molto ridotto il numero degli impianti che verrebbero ad essere controllati in quanto la percentuale minima, di fatto, è quella presa a riferimento.
/Valore simbolico /
Ciò nonostante l’aspettativa è molto alta; queste verifiche stanno assumendo un valore simbolico. Altrettanto simbolicamente queste critiche vengono rivolte ai tecnici comunali, mentre in realtà esse andrebbero rivolte agli amministratori.
In sostanza si sta verificando un fenomeno che si è già verificato, tempo addietro, all’inizio della legge n. 46/90 quando ci si lamentava del fatto che i cittadini non conoscessero l’esistenza della legge n. 46/90 e si attribuiva ai comuni questa responsabilità. A riprova si evidenziava l’insensibilità dell’amministrazione denunciando l’assenza, nei vari convegni peraltro molto affollati, dei tecnici comunali.
Tra l’altro non sono mancati convegni organizzati dagli stessi tecnici comunali, per cui, anche se questa accusa non ha mai avuto grande fondamento, non si poteva più imputare loro il disinteresse verso la legge 46/90. Anzi.
Se un merito va riconosciuto ai tecnici comunali è quello di averla fatta conoscere ai cittadini, chiedendone il rispetto. Essi hanno fatto molto di più di altri deputati a farlo per quanto riguarda questa conoscenza. Semmai è stato proprio in relazione a ciò che è iniziato il fastidio verso l’applicazione della legge denunciato in precedenza e quindi tutta una serie di reazioni, anche da parte degli stessi amministratori comunali, che ne hanno rallentato l’applicazione.
/Amministratori Comunali /
Sono proprio gli amministratori comunali a non applicare il decreto Cassese o non realizzare le opere di adeguamento.
Così, al termine di queste note, vediamo, di fatto, comparire un’altra figura che è quella dell’amministratore comunale che è poi quella esplicitamente coinvolta negli adempimenti della legge e che quindi, è da ritenersi la vera responsabile di quanto accade.
Per concludere, riservandomi di approfondire in seguito compito dei tecnici comunali e di illustrare una proposta da me avanzata circa l’effettuazione delle verifiche da parte dei comuni, cito il caso di alcuni sindaci che presenziando a convegni sulla legge n. 46/90 nella loro città, nei primi anni di applicazione, volevano portare un indirizzo di saluto e che esordivano dicendo che, proprio quel giorno, essi erano venuti a conoscenza della legge 46/90 in quanto, a seguito di loro richiesta, il tecnico comunale li aveva resi edotti dell’argomento del convegno, quindi della legge. Per cui veniva da chiedersi quando mai essi ne avrebbero avuto conoscenza se non vi fosse stato quel convegno.
Qualche anno dopo, in alcuni convegni dei sindaci hanno tracciato ben altri bilanci, indicando le iniziative intraprese, a riprova di quanto si possa fare al riguardo da parte dell’amministrazione comunale.
Purtroppo, però, essi sono ancora una minoranza rispetto alla totalità.
/Comuni /
Un tecnico comunale può accettare la dichiarazione di conformità senza allegati?
E un progetto di un impianto elettrico senza schemi?
La dichiarazione di conformità da presentare al Comune, a differenza di quella inviata alla Camera di Commercio, deve essere completa degli allegati e del progetto.
Il Comune deve rifiutare la dichiarazione di conformità senza allegati.
Il progetto dell’impianto elettrico deve essere un progetto e non una finta.
Il tecnico comunale può non essere esperto di impianti elettrici, ma deve essere in grado di distinguere un progetto di un impianto elettrico da un insieme di chiacchiere, spesso scopiazzate, contrabbandate per progetto.
Un progetto deve contenere tutte le indicazioni necessarie all’installatore per eseguire l’impianto.
Ad esempio, senza uno schema elettrico, sicuramente non è un progetto.
Prof. Franco Di Cosmo dello Studio Ambiente & Sicurezza