Il testo del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo
Gara dell’ 11/11/2007
S.GIOVANNI ROT. – ASCOLI SATRIANO
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato
– che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Società San Giovanni Rotondo adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto imputando a carico dell’A.S.D. ASCOLI SATRIANO la sostituzione di un proprio tesserato con altro non identificato indicato dal Direttore di gara con il n° 18;
– che la reclamante assumeva l’esistenza di una anomalia nella distinta di gara della Società ASCOLI SATRIANO laddove nella casella n° 18 non sussisteva la presenza di alcun tesserato;
– che l’istante concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni a carico dell’ASCOLI SATRIANO e della attribuzione della vittoria della gara in proprio favore;
– Osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla Società SAN GIOVANNI ROTONDO non é meritevole di accoglimento poiché il Direttore di gara ha chiarito nel proprio rapporto che il tesserato CARTAGINE Domenico, correttamente identificato con il n° 14, ha preso parte alla gara indossando erroneamente la maglia n° 18;
– Tuttavia, deve ritenersi che la distinta della Società ASCOLI SATRIANO, come compilata dalla Società ospitata e consegnata alla Società reclamante, ha indotto sicuramente in errore la Società SAN GIOVANNI ROTONDO causando il reclamo in esame.
Per tali motivi questo Giudice Sportivo
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla Società S.GIOVANNI ROTONDO, confermando il risultato della gara di 1 – 1 come conseguito sul campo;
2) di non addebitare la tassa reclamo a carico della istante per le motivazioni innanzi indicate