L’A.C. San Giovanni vince il reclamo
Assegnata la vittoria per 3-0 ai ragazzi del presidente Michele Lecce
Estratto del comunicato ufficiale n. 31 del 20/12/2007:
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LOVECCHIO MUSTI e con la partecipazione dell’Avv. Nicola Ferdinando PERSICO e del Dott. Franco CAPUTO (componenti) e del sig. Michele Sirago (rappresentante AIA), nella riunione del 17 dicembre 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
GARA: ASD EUROPA GRUMESE – AC S. GIOVANNI ROTONDO
DEL 28/10/2007
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1) Reclamo dell’AC S. Giovanni Rotondo per la riforma della delibera adottata dal G.S. c/o il Comitato Regionale Puglia di cui al Com. n.26 del 15/11/07 e per l’adozione – a carico della ASD Europa Grumese – della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’A.C. S. Giovanni Rotondo;
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2) Reclamo dell’ASD Europa Grumese per la riforma della delibera di cui al com.n.26 del 15/11/07 relativa alle punizioni sportive di penalizzazione di tre punti in classifica e di disputa di n. 2 gare a porte chiuse ed in campo neutro.
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Esaminati gli atti ufficiali;
uditi i rappresentanti di entrambe le società reclamanti;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
disposta la riunione dei due reclami succitati per motivi di connessione oggettiva;
CONSIDERATO
– che a seguito delle indagini, esperite è risultato:
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a) che l’aggressione subita dal calciatore Castriota Matteo (n. 8 del S. Giovanni Rotondo) si è verificata alla fine del primo tempo, allorchè si dirigeva negli spogliatoi a fianco all’arbitro;
-che l’aggressione succitata, improvvisa ed inaspettata è stata effettuata da “….quattro persone estranee sia ai giocatori che ai dirigenti delle due squadre; ….” (testuale dal supplemento di rapporto dell’arbitro);
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b) – che le lesioni subite dal giocatore Castriota sono state particolarmente gravi, tanto da richiedere l’intervento di un’autoambulanza ed il suo ricovero presso il Policlinico di Bari, con una prognosi di 15 gg. e l’adozione di collare cervicale, terapia antalgica e miorilassante;
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c) che a seguito e per effetto della succitata aggressione si verificava “una rissa che, per il numero delle persone coinvolte era divenuta (per l’arbitro – n.d.r.) incontrollabile….” (testuale – ibidem).
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d) che veniva sollecitato l’intervento della forza pubblica giunta dopo circa 20 minuti – a dire dell’arbitro – “numerosa”;
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e) che dopo l’arrivo della forza pubblica, l’arbitro, nell’uscire dal suo spogliatoio, notava “…..un signore, che indossava la tuta del S. Giovanni Rotondo, disteso per terra con una ferita sanguinante del capo ….” (ibidem) e che “….questa persona veniva soccorsa dalla polizia e da altre persone….” (ibidem);
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f) che, su sollecitazione della polizia, l’arbitro veniva invitato “….a rimanere nello spogliatoio fino a quando non “lo” (n.d.r.) avessero autorizzato ad uscire per riprendere la gara; autorizzazione che “gli” (n.d.r.) venne data dopo circa mezz’ora da tale momento ….” (testuale – ibidem);
RITENUTO PERTANTO CHE
– dalle indagini esperite, le vicende innanzi rappresentate (cioè le aggressioni del calciatore Castriotta e del sostenitore del S.Giovanni Rotondo -non meglio identificato-; la rissa, l’intervento massiccio della polizia ed il suo ordine impartito all’arbitro di sostare nel suo spogliatoio per oltre 30 minuti oltre i 20 di sospensione già trascorsi; la necessità di ricovero con autoambulanza del calciatore Castriota; le gravi lesioni da quest’ultimo subite etc.), appaiono diverse e ben più gravi rispetto a quelle potute esaminare dal Giudice sportivo, sulla base del solo referto arbitrale a sua disposizione;
– che a giudizio di questa Commissione le vicende succitate costituiscono indubbiamente, non solo e non tanto una alterazione del potenziale atletico dell’ADS S. Giovanni Rotondo; ma anche fatti e situazioni, tali da influire sul regolare svolgimento della gara, impedendone quindi la regolare effettuazione (nonostante l’apparente normalità avvertita dall’arbitro, tale da fargli ritenere possibile una ripresa della gara dopo 50 minuti di sospensione).
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tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclano proposto dall’A.C. S. Giovanni Rotondo ed a parziale -ma con diversa motivazione- accoglimento di quello proposto dall’ASD Europa Grumese; in riforma dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di cui al com.uff. n.26 del 15/11/07
DELIBERA
I. infliggersi alla A.S.D. Europa Grumese la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ASD Grumese – AC S. Giovanni Rotondo del 28/10/07 con il punteggio di 0-3 in favore dell’A.C.S.Giovanni Rotondo;
II. annullarsi – per l’effetto – la conferma del risultato della gara di 3 – 2 in favore della ASD Europa Grumese conseguito sul campo;
III. annullarsi conseguentemente, la punizione sportiva della penalizzazione di 3 punti in classifica posta a carico dell’ASD Europa Grumese;
IV. confermarsi la punizione sportiva a carico dell’ASD Grumese della disputa di n.2 gare a porte chiuse ed in campo neutro;
V. non addebitarsi entrambe le tasse atteso l’accoglimento integrale del reclamo proposto dall’A.C. S.Giovanni Rotondo ed il sostanziale parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Grumese.