Le decisioni del Giudice Sportivo:
Confermata la sconfitta dell’A.C. ma penalizzata la Grumese di 3 punti
Il comunicato ufficiale:
Gara EUROPA GRUMESE – S.GIOV. ROTONDO del 28/10/2007
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato
che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara indicata in oggetto;
che la reclamante imputava la responsabilità degli eventi verificatisi nella gara a carico della EUROPA GRUMESE, richiedendo l’irrogazione di sanzioni a carico della controparte nonché la vittoria della gara in proprio favore;
che la Società EUROPA GRUMESE inviava proprie controdeduzioni contestando quanto esposto dalla reclamante, chiedendo a sua volta la conferma del risultato conseguito sul campo stante il normale e regolare svolgimento dell’incontro;
tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla Società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO é meritevole di parziale accoglimento. Infatti dagli atti ufficiali e, segnatamente, dal supplemento arbitrale allegato al rapporto di gara emerge che al termine del 1° tempo l’arbitro individuava all’interno del terreno di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi, la presenza di soggetti estranei i quali aggredivano il calciatore n° 8 del SAN GIOVANNI ROTONDO, Sig. CASTRIOTTA Matteo, colpendolo con calci e pugni e provocando altresì una furibonda rissa. Dopo alcuni minuti, l’arbitro era costretto a rifugiarsi negli spogliatoi per proteggere la propria incolumità personale. All’uscita dagli spogliatoi, il Direttore di gara constatava la presenza della forza pubblica, frattanto giunta presso l’impianto, nonché il ferimento di un dirigente della Società SAN GIOVANNI ROTONDO che, riverso a terra, sanguinava dal capo.
Dopo aver constatato l’arrivo della autoambulanza, che provvedeva al trasporto in ospedale del citato n° 8 CASTRIOTTA Matteo nonché del Dirigente ferito, l’arbitro, rilevato che sussistevano le condizioni per la ripresa della gara, procedeva sino al termine dell’incontro in modo regolare e senza ulteriori interruzioni.
Per questi motivi, visto ed applicato l’art. 17 comma 1 del CGS
D E L I B E R A
1) di accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO e per l’effetto di non addebitare la relativa tassa;
2) di confermare il risultato della gara di 3 – 2 in favore della A.S.D. EUROPA GRUMESE come conseguito sul campo;
3) di comminare a carico dell’ A.S.D. EUROPA GRUMESE la punizione sportiva della penalizzazione di 3 punti in classifica per i fatti verificatisi al termine del 1° tempo;
4) di comminare a carico dell’A.S.D. EUROPA GRUMESE la punizione sportiva della disputa di n° 2 GARE A PORTE CHIUSE ED IN CAMPO NEUTRO CON EFFETTO IMMEDIATO.
Preannuncio di reclamo
Gara SAN GIOVANNI ROTONDO – ASCOLI SATRIANO del 11/11/2007
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa’ A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO si soprassiede ad ogni decisione in merito.
F.I.G.C. – Comitato Regionale Puglia