A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 viene fatto divieto agli uffici pubblici a rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali dei Servizi Demografici (anagrafe e stato civile) potranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non ha alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.