Svolgerà funzioni di mediazione grazie ad un team di legali
La Confcommercio PMI di Foggia ha istituito presso la sede dell’Ufficio di Zona di San Giovanni Rotondo, sito in viale della Gioventù, l’organismo di Conciliazione per svolgere le mediazioni facoltative ed obbligatorie.
Per mediazione si intende l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
Infatti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la mediazione civile e commerciale è ritornata obbligatoria, a partire dal 21 settembre 2013, per le controversie su specifiche materie.
Il Governo ha introdotto l’istituto per “sanare” il rilievo di eccesso di delega sul Decreto Legislativo n. 28/2010 già sanzionato in precedenza dalla Corte Costituzionale. L’obbligo sarà pertanto in vigore per quattro anni con un’analisi dei dati alla scadenza del biennio, quando il Ministero della Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le criticità emerse.
La Confcommercio locale ha voluto così istituire questo importante presidio sul territorio grazie alla collaborazione di validi ed esperti professionisti della città. La squadra è formata dagli avvocati Giovanni Augello, Tommaso Di Martino, Leonardo Maruzzi, Dario Nardella, Nicola Placentino e Giuseppe Verde.
Soddisfazione è stata espressa dal responsabile dell’Ufficio di Zona della Confcommercio di San Giovanni Rotondo Aldo Natella: “L’istituzione di questo importante presidio è la testimonianza tangibile del nostro impegno sul territorio. L’ufficio di mediazione collocato a San Giovanni Rotondo sarà sicuramente un valido punto riferimento per tutto il territorio garganico e servirà ad alleggerire in qualche modo il lavoro delle aule dei tribunali, già di per se soffocate da una imponente mole di lavoro”.
Per dare avvio alla mediazione occorre una semplice domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
In caso di domanda congiunta le parti interessati da una controversia, possono scegliere liberamente l’organismo.
Dopo la presentazione della domanda presso l’organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda). Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Stando alle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria), chi avesse intenzione di procedere con una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, tra i quali risulta regolarmente iscritto l’Organismo di mediazione della Confcommercio PMI di Foggia – sede di San Giovanni Rotondo. L’ufficio può essere chiamato a decidere per le controversie nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Foggia a cui appartiene il Comune di San Giovanni Rotondo.
L’organismo si preoccuperà, dopo la presentazione della domanda di mediazione dell’interessato, di fissare un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti. Al termine dell’incontro, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio. Ad esaurimento degli incontri verrà stilato dal mediatore un verbale che attesti l’esito della procedura.
Il mediatore è un avvocato iscritto all’organismo di mediazione, che svolge la mediazione..
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere formati in materia di mediazione e frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratici.
In base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 69/2013,che ha riformato d.lgs. 28/2010, si possono distinguere due diverse tipologie di mediazione, entrambe esperibili presso la sede di San Giovanni Rotondo e precisamente :
– facoltativa, cioè scelta dalle parti
– obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato la mediazione, pena la improcedibilità della causa.
La mediazione, partire dal 21 settembre 2011, è obbligatoria per 4 anni, quindi fino al 2017, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Infine si rammenta che la mediazione con la riforma il giudice, anche in sede di appello, potrà disporre che le parti si rivolgano ad un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo. L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di procedibilità dell’azione anche in sede di appello.