La road map per il graduale ritorno alla normalità
Lo Stato di Emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina oggi 31 marzo 2022.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato, lo scorso 17 marzo, le nuove norme per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello Stato di Emergenza .
Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo, modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente in vigore.
Con la cessazione delloStato di Emergenza verranno meno i poteri straordinari del governo che hanno consentito in questi due anni di derogare alle norme di legge, utilizzando delle vie preferenziali senza iter parlamentare, come ordinanze e Dpcm.
Lo stop allo Stato di Emergenza segna anche la decadenza della Struttura Commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico. Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa: il maggior generale dell’Esercito Tommaso Petroni sarà a capo della nuova struttura della campagna vaccinale. L’Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite a Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.
Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi della nuova Unità.
Va comunque ricordato che la fine dello Stato di Emergenza non è la fine dell’emergenza legata al Covid. Il virus continua a circolare. Da domani comincia solo una fase di gestione diversa dell’emergenza. Siamo ancora in pandemia e se siamo usciti dallo Stato di Emergenza un ruolo importante è stato svolto dai cittadini che si sono vaccinati e hanno permesso con la loro scelta una diffusione del virus più controllata. È importante non abbassare la guardia, non dimenticare di continuare a mettere in pratica le fondamentali norme che abbiamo imparato in questi due anni e ccompletare il ciclo vaccinale, perché la terza dose ci protegge di più dalle conseguenze gravi della malattia.
Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- dal 1° aprile 2022 con il graduale allentamento di alcune misure restrittive e del venire meno dell’obbligo del Super Green Pass
- dal 1° maggio 2022 con il graduale abbandono delle certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato)
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Ecco una sintesi delle misure contenute nel decreto che segna la fine dello Stato di Emergenza Covid
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER PROFESSIONI SANITARIE E LAVORATORI IN SANITÀ
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER OVER 50
L’obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno, ma dal 1° aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE FORZE DELL’ORDINE
L’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine è confermato fino al 15 giugno, possono tornare a lavorare se in possesso almeno di un pass base.
GREEN PASS PER ATTIVITÀ E SERVIZI
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1° aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
SCUOLA
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
Scuole
dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo
classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che
abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o
molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito
negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione
e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività
proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i
sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o
molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito
negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo
grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per
infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di
didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica
che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è
subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale del personale
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
MASCHERINE
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:
- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
QUARANTENE E ISOLAMENTO
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
IMPIANTI SPORTIVI
Dal 1° aprile le capienze tornano al 100% all’aperto e al chiuso.
Fino al 30 aprile per accedere agli eventi al chiuso sarà necessario il Super Green Pass mentre per quelli all’aperto basterà il Green Pass base
PISCINE E PALESTRE
Fino al 30 aprile, per accedere a piscine e palestre occorrerà ancora essere in possesso del Super Green Pass.
FESTE PRIVATE E DISCOTECHE
Fino al 30 aprile 2022 il Super Green Pass resterà inoltre in vigore per partecipare a feste come matrimoni, lauree, compleanni, comunioni.
Le discoteche torneranno a capienza piena, ma resta l’obbligo di Super Green Pass.