Ballottaggio: come si vota
Il fac-simile della scheda elettorale
Domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00 si terranno i ballottaggi per l’elezione diretta del sindaco.
Nella nostra città saranno chiamati al voto 23.970 elettori, che dovranno scegliere tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.
Sarà proclamato eletto sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti validi.
«In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età».
Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23.00 di domenica 9 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.
Sulla scheda, di colore azzurro, sono stampati, secondo l’ordine di sorteggio, i nominativi dei candidati sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso i contrassegni delle liste ad essi collegate.
I due candidati alla carica di sindaco di San Giovanni Rotondo, che domenica prossima si sfideranno al ballottaggio, non hanno presentato alcun apparentamento, quindi, saranno supportati solo dalle coalizioni che già li avevano sostenuti al primo turno.
Per esprimere la propria preferenza, l’elettore dovrà tracciare un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.
Dopo aver votato l’elettore dovrà ripiegare la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite ed inserirla nell’urna.
Possono votare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia e iscritti nelle liste elettorali al 26 maggio 2019, anche coloro che non hanno votato durante il primo turno delle amministrative.
I diciottenni, che non avevano compiuto il diciottesimo anno d’età prima del 26 maggio 2019, non possono recarsi al voto, in quanto il turno di ballottaggio è considerato una continuazione delle amministrative del 26 maggio, per cui la platea dei votanti è relativa alla popolazione degli aventi diritto al voto al 26 maggio 2019.
Si ricorda, inoltre, che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale.
Gli elettori sono invitati a verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto; ciò al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.
Vi ricordiamo – come si legge nelle disposizioni del Ministero dell’Interno – che c’è assoluto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
«Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.
Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l’elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.
Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all’elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto.
Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro.
……
Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l’ipotesi in cui l’elettore, avendo introdotto all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (§ 59), viene colto nell’atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.
In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l’elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell’indicazione “scheda annullata”, è inclusa nella Busta n. 5-bis (C.) per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell’elettore dall’Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio».