2 anni e 3 mesi all’ex-sindaco Antonio Squarcella
La sentenza è stata emessa dalla corte d’appello di Bari, che pure ha escluso per il sindaco i reati di peculato e calunnia. E adesso, per l’ex sindaco di San Giovanni, è rimasto come unica strada per far valere le proprie ragioni l’eventuale ricorso in Cassazione. L’ex esponente di Forza Italia fu condannato nell’apri – le del 2007 per calunnia, falso, truffa e peculato d’uso (utilizzo privato dell’auto del Comune) a 2 anni e tre mesi dal Tribunale di Foggia. Accuse parzialmente cadute in appello.
L’inchiesta aveva preso l’avvio nel maggio del 2002 e aveva portato al sequestro di documentazione relativa alle missioni fuori sede compiute dagli amministratori locali, della giunta guidata da Squarcella, dal 2000 al
A seguito di quanto accertato, l’ex sindaco fu posto agli arresti domiciliari l’11 luglio del 2003 e vi rimase per ben oltre 115 giorni. Squarcella tornò ad occupare la carica di primo cittadino nel novembre del 2003 (si era insediato nel maggio del 2000 dopo la vittoria elettorale). Poi, nel settembre del 2004, la defenestrazione da sindaco a causa delle contestuali dimissioni di undici consiglieri, che provocarono lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.
Squarcella fu poi sempre rieletto come consigliere comunale (seppure di opposizione) nelle successive due tornate elettorali amministrative del 2005 e del 2008, che portarono a Palazzo di Città prima Salvatore Mangiacotti e poi Gennaro Giuliani, entrambi del centro-sinistra.
Una volta informato dalla magistratura barese del contenuto della sentenza, il prefetto di Foggia dovrà intervenire, secondo la prassi, sulla istituzione Comune. Ed infatti indiscrezioni in arrivo da Palazzo San Francesco, sede municipale, parlano di esperti già al lavoro, su indicazione del sindaco e del segretario generale del Comune, per valutare la eventuale sospensione o meno di Squarcella da consigliere comunale, visto che siede in consiglio tra i banchi dell’opposizione insieme al suo ex vicesindaco Mauro Cappucci, condannato anche lui dalla Corte d’Appello.
In primo grado, a Cappucci furono inflitti nove mesi. Nel mirino degli esperti l’ar ticolo 59 (sospensione e decadenza di diritto) del testo Unico sugli enti locali – decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – che prevede una sospensione di diciotto mesi per coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
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