Lunedì 18 maggio l’Italia riparte
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel Dpcm di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella e in vigore da lunedì 18 maggio.
«Ieri abbiamo approvato il decreto-legge che da lunedì 18 maggio ci consente di entrare a pieno regime nella fase due; abbiamo anche ultimato il dpcm con le norme attuative di questo decreto-legge. Affrontiamo questa fase due con voglia di ricominciare ma con prudenza. I dati della curva epidemiologica sono incoraggianti, ci confermano che gli sforzi collettivi fin qui fatti hanno prodotto i risultati attesi: è sceso il numero dei malati, dei contagiati, dei decessi, è aumentato il numero dei guariti. Abbiamo inoltre potenziato le nostre strutture ospedaliere: abbiamo nuovi posti in terapia intensiva e subintensiva. Abbiamo anche incrementato i controlli con i tamponi e con i test sierologici; stiamo adesso per sperimentare la nuova app Immuni. In definitiva, siamo nella condizione di affrontare questa fase due con fiducia ma anche senso di responsabilità».
Ha dichiarato il Presidente Conte che ha poi illustrato le principali misure contenute del Dpcm.
«Da lunedì ci si sposterà all’interno della regione senza nessuna limitazione: quindi via alle autocertificazioni. Questo significa uscire di casa senza più dover giustificare le ragioni dello spostamento. Si potrà andare dove si vuole: in un negozio, in montagna, al lago, al mare. Riprende anche la vita sociale, riprendono gli incontri con gli amici. Rimane naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi viene posto in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19, che dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e, anche, raccomandiamo di portare con sé la mascherina che peraltro va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi. In ogni caso raccomandiamo sempre di indossarla al chiuso o anche all’aperto nell’eventualità – immaginate – di una strada particolarmente affollata in cui ci fosse il rischio o l’impossibilità di rispettare le distanze».
Il Presidente ha quindi spiegato che fino al 3 giugno gli spostamenti interregionali saranno possibili solo per motivi di lavoro, salute e urgenza. A partire da tale data, se i dati continueranno ad essere incoraggianti, oltre che su tutto il territorio italiano, sarà possibile viaggiare all’interno degli Stati dell’Unione europea, senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia.
Per quanto riguarda le attività commerciali, dal 18 maggio riapriranno i negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.), le attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici), così come le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.). Il tutto a condizione che le Regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e che vengano adottati protocolli di sicurezza.
Sempre a partire da lunedì potranno riprendere la loro attività gli stabilimenti balneari, così come potranno riprendere gli allenamenti degli sport di squadra e riapriranno i musei. Il tutto sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza specifici.
Dal 18 maggio è prevista anche la ripresa delle celebrazioni liturgiche e religiose in ossequio alle disposizioni di sicurezza stabilite nei protocolli firmati nei giorni scorsi dal Governo e dalle rappresentanze delle varie comunità religiose.
Il Presidente Conte, infine, ha annunciato che dal 25 maggio è stata programmata la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi e che dal 15 giugno potranno riprendere le loro attività cinema e teatri. Da tale data, inoltre, «sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo. E qui devo ringraziare ancora una volta gli enti locali per aver collaborato proficuamente all’elaborazione di questo ventaglio di attività e di offerte».
Il Presidente ha quindi spiegato che le singole Regioni avranno la possibilità di decidere se ampliare o restringere le misure in base alle valutazioni sui dati epidemiologici dei loro territori.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
NELLA STESSA REGIONE
A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
TRA REGIONI DIVERSE
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
DA E PER L’ESTERO
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
DIVIETO DI MOBILITÀ PER CHI È IN QUARANTENA
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
MONITORAGGIO REGIONALE
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.