In vigore dal prossimo 2 maggio
Dal
2 maggio 2011 cambiano le modalità per ottenere l’esenzione, per condizione
economica, dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria
(ticket), per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Non cambiano i
criteri che danno diritto all’esenzione, cambia solo il metodo con il quale si
certificano le esenzioni per reddito: gli attuali attestati di esenzione per
condizioni economiche con codice E01, E02, E03 ed E04 cessano la loro validità
il 30 aprile 2011.
Dal
2 maggio 2011 i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta) potranno indicare la condizione di esenzione per reddito sulle
ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale
“Tessera Sanitaria”.
Gli
assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare presso il proprio
medico di famiglia, o presso il Distretto Sanitario di appartenenza, la
presenza del proprio nominativo in tale elenco.
Gli
assistiti che non risultano inseriti in tali elenchi, ma che ritengono di
possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01- E02 – E03
ed E04, dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell’ASL di
appartenenza per rendere un’autocertificazione e ottenere l’attestato di
esenzione.
Ogni
anno, entro il 31 marzo, il Sistema nazionale “Tessera Sanitaria” renderà
disponibile ai medici l’elenco degli esenti per condizione economica. Pertanto,
dal 1° Aprile di ogni anno i cittadini che non saranno presenti nel nuovo
elenco e che riterranno di avere i requisiti per il diritto all’esenzione
ticket di cui ai codici E01, E02, E03, E04, dovranno recarsi presso gli uffici
distrettuali della propria ASL.
COSA DOVRÀ FARE L’ASSISTITO ESENTE CON CODICE E01, E02,
E03, E04?
Gli
assistiti con codici di esenzione E01, E03, E04, ove ancora in possesso delle
condizioni che ne danno diritto, sono automaticamente inseriti negli elenchi
forniti dal Sistema nazionale “Tessera Sanitaria”, poiché questo sistema
considera i dati dell’anagrafe tributaria e dell’INPS. Gli assistiti con codice
di esenzione E02, se ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto,
devono rendere un’autocertificazione presso gli uffici distrettuali dell’ASL di
appartenenza, per poter essere inseriti negli elenchi degli esenti ed ottenere
l’attestato di esenzione. All’atto della prescrizione da parte del medico di
famiglia, l’assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il
genitore per il minore) richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di
esenzione per condizione economica: il medico prescrittore, verificata la
presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco fornito dal Sistema
nazionale “Tessera Sanitaria”, riporta il codice di esenzione sulla ricetta. Se
il nominativo dell’assistito non è presente nell’elenco, il medico non può
indicare alcun codice di esenzione sulla ricetta: pertanto, barra la casella N
(nessuna esenzione) ed invita l’assistito a recarsi presso gli sportelli
distrettuali dell’ASL di competenza per rendere l’eventuale autocertificazione
ed ottenere l’attestato di esenzione.
Si ricorda che l’autocertificazione dovrà essere resa
dall’interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento
d’identità e della Tessera Sanitaria.
» Decreto del 11_12_2009 – Verifica delle esenzioni in
base al reddito tramite tessera sanitaria.pdf
» DGR 14
dicembre 2010, n.2790.pdf