Considerazioni tecniche e paradossi a cura del Dott. Lazzaro Palumbo
Premetto che difficilmente metto parola su questioni politiche ma quello che è successo con la delibera n. 137 del 07.12.2012 di approvazione della nuova programmazione commerciale merita una particolare attenzione.
Un documento ben elaborato che fa un attenta analisi della situazione dal punto di vista commerciale (anche se omette alcune attività rilevanti) e fornisce utili dati di studio. Senz’altro è frutto di un attento studio da parte dei redattori ai quali va tutto il mio apprezzamento.
Quello che è successo e che vanifica in parte sul piano legislativo il documento a la mancata presa in considerazione dell’art. 1 del DL n. 1 del 24 gennaio 2012 il quale recita:
Art. 1 – Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Omississ…sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attivita’ economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita’;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita’ economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita’ pubbliche perseguite, nonche’ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita’ economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita’ pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attivita’ economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’ presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita’, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attivita’ economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita’ di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata e’ libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita’ tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana e possibili contrasti con l’utilita’ sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Omississ
4. (( I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le Regioni )) si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti…Omississ
Stando a quello che dice l’articolo sopra riportato il nuovo Piano commerciale deliberato fa tutto il contrario (l’articolo di cui sopra compare nel Piano solamente per la commercializzazione dei quotidiani).
Non solo, nel Piano, molte premesse di indirizzo dello stesso sono in contraddittorio con le decisioni di attuazione di alcuni vincoli.
Per questione di tempo mi limito a fare un solo esempio legato alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Se io volessi aprire un Bar al centro del paese o su viale Cappuccini il nuovo Piano del commercio prevede che, l’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo può (o limita – non si capisce bene nel documento) esercitare il proprio potere limitativo (cioè negare l’apertura di nuovo bar), quindi limitazione della licenza (se ancora dobbiamo parlare di licenze) per saturazione dell’offerta delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), al fine di evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza.
Totalmente in contrasto con l’articolo 1, poiché per limitare una nuova apertura ovvero limitare le licenze ci devono essere tre presupposti (cioè ci devono essere tutti e tre):
…un interesse generale (quale?), costituzionalmente rilevante (quale?) e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità (art.1 comma 1 lettera a).
Non solo, per porre a programmazione un determinato posto del paese non ci deve essere una finalità economica e la saturazione dell’offerta delle attività (domanda – offerta) è una finalità economica (art.1 comma 1 lettera b) sono abbrogate…le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita’ economica o prevalente contenuto economico).
Inoltre, una programmazione commerciale non può porre vincoli che condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’ presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi (art.1 comma 1 lettera b). Questo significa che se in determinati posti ci sono attività analoghe a quella che io voglio aprire non ci possono essere vincoli per l’apertura della mia attività.
Questo è solamente uno dei punti più eclatanti del nuovo Piano in contrasto con le liberalizzazioni.
In un momento così difficile per la nostra economia quali sono i potenziali scenari derivanti dalla su detta delibera?
Contenziosi che la nostra Amministrazione sicuramente perderà a spese dei cittadini (vedi sentenza del TAR Regione Sicilia n. 1987 del 3/08/2012, del Friuli Venezia Giulia n. 145 de 11/03/2011, del Consiglio di Stato n. 1973 del 31/03/2011 e della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 24.3.2011, n. C400/2008).
Ammesso che il cittadino abbia i soldi per sostenere un ricorso al TAR (circa € 3.000,00) per sostenere il proprio diritto di libertà di impresa.
Certo il sottoscritto non è un esperto di politica (visto l’esperienza dove ci ha portato) però mi sento di invitare, e con urgenza, la nostra classe politica (maggioranza e opposizione) a rivedere il Piano deliberato.
Buon lavoro a tutti.