Nuova ordinanza della Regione Puglia
Gli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 confermano un aumento della circolazione virale in tutta Italia.
Nelle ultime settimane il Dipartimento Promozione della Salute ha segnalato in Puglia diversi focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, sono stati inoltre segnalati diversi casi confermati, per il momento sporadici, tra il personale scolastico e gli studenti.
Per far fronte ad una situazione che non va assolutamente sottovaluta, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19.
La nuova ordinanza dispone con efficacia immediata l’obbligo di utilizzare, sempre e comunque, durante l’intera giornata protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
Queste disposizioni si aggiungono all’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.