Avvio di nuove Attività
a cura di Franco Di Cosmo
La valutazione dei rischi deve essere sempre preventiva all’avvio dell’attività lavorativa.
In caso di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione dei luoghi di lavoro, infatti, l’operazione deve precedere il via libera alla produzione e avvenire già nella fase di progettazione del luogo di lavoro o degli impianti, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Lo spiega tra l’altro l’ISPESL (Istituto Superiore per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) in una guida.
La guida concerne i rischi degli agenti fisici, le cui norme con entrate in vigore in tempi differenziati sono contenute nel Titolo III del TU (Testo Unico – Dlgs n. 81/2008).
Tuttavia non prescinde dai principi generali della valutazione dei rischi, operazione ricorda l’ISPESL che per effetto della nuova disciplina interessa tutte le aziende. Il primo appuntamento è fissato per l’anno prossimo, poiché l’entrata in vigore delle disposizione sulla valutazione rischi, di tutti i rischi in base agli articoli 17 e 28 del TU, è stata prorogata dalla legge n. 129/2008 al 1° gennaio 2009.
Nuove attività
Proprio tra i principi generali della valutazione rischi, l’ISPESL spiega che in caso di nuovi luoghi di lavoro o di nuovi insediamenti produttivi o anche nelle ipotesi di ristrutturazione di luoghi di lavoro preesistenti, la valutazione dei rischi deve essere fatta preventivamente, già a partire dalla fase della progettazione del luogo di lavoro o degli impianti al fine di eliminare i rischi ovvero, laddove ciò non fosse possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Ricorda, inoltre, che agli obblighi sanzionati penalmente previsti per il datore di lavoro di provvedere affinché i luoghi e i posti di lavoro siano conformi ai principi sulla sicurezza, si affianca l’obbligo, anch’esso sanzionato penalmente, dei progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro.
Un solo documento ma a sezioni L’ISPESL spiega che il documento che riporta la valutazione rischi (previsto in generale dall’articolo 28 del T.U.) va sostanzialmente inteso come un unico e complessivo atto di tutti i rischi per la salute e sicurezza, composto di tanti altri documenti di valutazione rischi specifici (per esempio di quello da agenti fisici previsto dall’articolo 181 T.U. che rimanda all’articolo 190 per il rumore, all’articolo 202 per le vibrazioni; all’articolo 209 per i campi elettromagnetici, all’articolo 216 per le radiazioni ottiche artificiali).
La valutazione rischi da agenti fisici
Relativamente alla valutazione rischi da agenti fisici l’ISPESL spiega che il documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, con le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi provvede, a cui vanno assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Aggiunge che nel documento devono essere indicati quanto meno i seguenti elementi:
– data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
– dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro;
– dati identificativi del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
– dati identificativi del o dei responsabili dei lavoratori (RLS) o, in sua assenza, dei lavoratori con le relative modalità di consultazione e informazione;
– dati identificativi della relazione tecnica allegata.
Poiché le eventuali carenze riscontrate dalla relazione tecnica vanno successivamente superate nel documento di valutazione rischi, l’ISPESL raccomanda ai datori di lavoro (responsabili del processo) di esplicitare con chiarezza il mandato a personale qualificato, specie se è esterno, e di verificare i contenuti della prestazione.
Prof. Franco Di Cosmo dello Studio Ambiente & Sicurezza