Le criticità, i disservizi e diritti dei cittadini negati segnalati da un gruppo di cittadini
Il rodaggio del SUAP online previsto dal DPR 160/2010 sembra non essere andato a buon fine. Certo sono passati poco
più di sei mesi, ma, il servizio e i responsabili/dirigenti preposti al suo funzionamento arrancano ancora nel buio.
Le criticità di funzionamento sono notevoli e tutte a discapito dei diritti del cittadino. Insomma, pare che le semplificazioni previste dal Legislatore non siano tali. Analizziamo le criticità.
1) LA MODULISTICA.
Sul sito del SUAP non è presente una modulistica adeguata per ogni singolo caso previsto per l’apertura di un attività produttiva. Questo comporta un ritardo nell’apertura delle attività. C’è inoltre da evidenziare che si obbliga il cittadino a
presentare le istanze su tale modulistica. Modulistica carente e non approvata a livello legislativo, pertanto nulla e sostituibile da ogni altro tipo di comunicazione (l’atto obbligatorio è la comunicazione la modulistica si usa per comodità).
2) IL PROCEDIMENTO.
La funzione fondamentale del SUAP per il cittadino è che il SUAP è lo SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ripeto SPORTELLO UNICO. Questo significa che tutta la documentazione per aprire un attività va inviata al SUAP telematicamente. Non soltanto quella di interesse del comune, altrimenti si chiamerebbe PROTOCOLLO ONLINE, ma anche quella di tutti gli altri uffici comunali e delle altre amministrazioni che rientrano nel procedimento. Infatti il DPR dice: Art. 2 comma 2 e 3.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita’ di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita’ telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attivita’ o e’ situato l’impianto.
3. In conformita’ alle modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita’ telematiche di ricevimento e di trasmissione.
Art. 4 comma 1 e 2.
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Il testo del DPR, come evidenziato nelle parti sopra riportate, non lascia spazio ad interpretazioni personali.
Chi vuole aprire un attività invia tutti i documenti, anche quelli che vanno ad altre amministrazioni, al SUAP e il SUAP le invia poi alle altre amministrazioni interessate.
Facciamo un esempio pratico:
Devo aprire un ristorante in un immobile dove bisogna fare dei lavori di ristrutturazione.
L’interessato trasmette telematicamente al SUAP la seguente documentazione:
a) SCIA edilizia con tutta la documentazione annessa, ivi compresa la richiesta di parere sanitario sul progetto;
b) SCIA/DIA di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A con tutti i relativi allegati e autocertificazioni;
c) DIA sanitaria con tutti gli allegati.
Al ricevimento della documentazione sopra riportata il SUAP, in virtù della sua funzione di sportello unico, trasmette telematicamente agli altri uffici e amministrazioni la documentazione di loro competenza, ovvero:
a) SCIA edilizia → ufficio tecnico comunale;
b) Parere sanitario sul progetto → ASL territoriale;
c) DIA sanitaria → al SIAN di San Severo.
Gli uffici e le amministrazioni che rientrano nel procedimento richiedono integrazioni documentali o correzioni all’interessato comunicando le richieste al SUAP, il SUAP invia le richieste all’interessato solo ed esclusivamente in modo telematico. L’interfaccia telematica evita sprechi di cancelleria e spedizioni.
3) Documentazione probatoria.
Dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. L’eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà al cittadino. La novità è stata introdotta dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Questo cosa significa?
Che si deve smettere di richiedere agli interessati:
a) Visure catastali;
b) Atti notarili;
c) Certificazione dell’ufficio di collocamento per dimostrare anni di ingaggio al fine di riconoscere i requisiti per la somministrazione;
d) Certificati camerali;
e) Agibilità dei locali già in possesso degli uffici preposti;
f) Contratti di fitto;
g) Etc.
Il cittadino è dovuto solo ad indicare gli estremi della documentazione da verificare all’atto dell’autocertificazione.
In virtù di questo bisogna prendere coraggiosamente atto che ad oggi il SUAP non esiste. A questo si aggiunge la beffa di un atteggiamento del tutto normale dei responsabili/dirigenti, i quali, sono stati bravi ad accreditare il SUAP entro la scadenza altrimenti il tutto sarebbe stato demandato alla Camera di Commercio però, lo gestiscono come un semplice protocollo online; forse nemmeno questo visto che le istanze presentate telematicamente vengono stampate e protocollate a mano.
Si invitano tutti i cittadini che riscontrano ritardi o ostacoli per l’apertura della propria attività a segnalare la negazione del proprio diritto. Ci sono gli estremi per la richiesta di un commissariamento ad acta come previsto dal DL 70/2011.
Un gruppo di cittadini sangiovannesi