Sentenza del TAR Puglia accoglie ricorso di una società privata della città
Il TAR Puglia, con Sentenza n. 1122/2017 emessa a seguito del ricorso proposto da una società privata operante nel settore parcheggi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Verde, già come era avvenuto con la Sentenza N. 769/2013 ha chiarito alcuni aspetti relativi all’introduzione nel comune di San Giovanni Rotondo della ZTL con tariffazione in ingresso.
Il Tribunale anche in questa occasione ha accolto parzialmente l’ennesimo ricorso proposto dalla società ricorrente, nello specifico ha ritenuto fondati e meritevoli di accoglimento i profili di censura inerenti la tariffazione di accesso e circolazione degli autobus turistici nella ZTL.
“Difatti, nelle motivazioni del ricorso – ha dichiarato il procuratore della società ricorrente – subordinare l’accesso alle ZTL al pagamento di una somma senza aver introdotto la tariffazione all’interno del Piano Urbano del Traffico (PUT) è illegittimo; nel caso in esame il Comune di San Giovanni Rotondo con la delibera n. 209 del 29.09.2014, oggetto di impugnazione innanzi al TAR, ha confermato gli importi stabiliti prima della redazione e approvazione del PUT con la deliberazione n. 125 del 4 luglio 2013, il tutto in palese violazione della circolare del Ministero di lavori Pubblici n. 3816 del 21 luglio 1997”.
Ciò posto in punta di diritto, il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla questione della tariffazione prevista, con la sentenza n. 1122/2017 ha osservato “che, in effetti, nel Piano urbano del traffico depositato in giudizio dal Comune di San Giovanni Rotondo su richiesta dello stesso Tribunale, manca qualunque riferimento alla tariffazione prevista per gli autobus turistici e delle ragioni per cui la tariffazione fosse effettivamente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PUT medesimo”.
Inoltre, sempre in accoglimento delle legittime motivazioni contenute nel ricorso, per il TAR “tali ragioni non emergono neppure dalla deliberazione impugnata, nella quale manca una puntuale motivazione in ordine alla scelta di confermare la tariffazione di accesso e circolazione autobus turistici nella ZTL”.
Sul punto il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che anche la conferma, quanto a tariffazione di accesso e circolazione degli autobus turistici nella ZTL , di quanto già previsto con la precedente deliberazione n. 125 del 04 luglio 2013, richiedesse un supplemento di istruttoria e motivazione, tenuto conto che la deliberazione medesima si riferiva, in ogni caso, ad un regime sperimentale.
Ed infine il Collegio, in ordine all’assenza e quindi alla non menzione alcuna della tipologia di pass “P”, sul retro dei modelli prestampati (altro motivo posto a sostegno del ricorso) ha condiviso e ribadito quanto già sostenuto dal medesimo Tribunale con la Sentenza n. 769/2013, accogliendo e ritenendo fondata la doglianza, a sostegno della tesi della società ricorrente secondo la quale il persistere in tale omissione è sintomatico della volontà di non rendere nota l’opzione di parcheggio nelle autorimesse private, al solo fine di favorire il check-point.
Anche in questo caso il comune resistente, rileva il Tribunale, così come già era avvenuto con il precedente ricorso, alcuna giustificazione forniva in merito.
“L’ennesimo responso del TAR, nel chiarire aspetti fondamentali attinenti la ZTL, – ha concluso il procuratore della società – ha dato conforto alle ragioni del parcheggio privato che da svariati anni, con notevole dispendio di energia e risorse, si è visto costretto ad adire le Autorità Giudiziarie pur di veder riconoscere la legittimità delle proprie opposizione a provvedimenti della P.A. non conformi al diritto”.